L’ufficio giuridico del MIT, con il parere n. 2203 del 21 dicembre 2023, ha chiarito anzitutto che “alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2015”.
Il Ministero giunge a tale conclusione, partendo anzitutto dal contenuto della disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023, che sancisce, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse”, l’applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni del decreto 77/2021, convertito nella l. 108/ 2021, del decreto 13/2023, nonché delle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
Disposizione, questa, che come ricordato nel citato parere, deve trovare applicazione in combinato disposto con l’art. 226, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, ai cui sensi “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.
Al riguardo, infatti, l’articolo 48 del citato Dl 77/2021, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto n. 69/2023, al comma 3, ha precisato, con specifico riferimento agli appalti PNRR/PNC, che “Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”
Conseguentemente, il MIT ha ribadito – in linea con quanto affermato nel parere 2295 del 21 dicembre 2023 – che alle procedure afferenti gli appalti PNRR/PNC, avviate dopo il 1° luglio 2023, si applica il Codice 36/2023, tranne nei casi in cui il decreto n. 77/2021 richiami espressamente la normativa del D.lgs. 50/2016.
Tale soluzione interpretativa – che in parte si discosta da quanto indicato nella circolare MIT n. 13/2023 – è oramai maggioritaria anche in giurisprudenza (vedi da ultimo Tar Lazio, Sez. II bis, n. 134/2024).
Il MIT, con altro parere (n. 2189 del 26 luglio 2023), ha altresì precisato che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal nuovo Codice (D.lgs. 36/2023) ed efficace a partire dal 1° luglio 2023, non trova applicazione per gli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC.
Per tale tipologia di appalti, infatti, in linea con quanto già chiarito nella circolare esplicativa del 12 luglio 2023, adottata dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vige la disciplina derogatoria introdotta dall’articolo 14 del dl. 13/2023, successivamente prorogata fino al 30 giugno 2024, dall’art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd “decreto “milleproroghe”).
In particolare, ai sensi del predetto articolo 14 (comma 4), viene previsto che “Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo” [….] le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
A sua volta, l’articolo 1, comma 1, del menzionato decreto 32/2019, a seguito delle modifiche introdotte dal dl 77/2021, sancisce, alla lettera a), che “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. Tale obbligo, pertanto, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Conseguentemente, e venendo al caso che ha originato la richiesta di parere, il Ministero conclude che una Centrale unica di committenza – CUC – seppur non ancora qualificata alla luce del nuovo sistema introdotto dal Codice 36/2023, per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, finanziati in parte da contributo efficientamento energetico divenuto PNRR, possa procedere a bandire l’appalto, essendo tuttora in vigore la disciplina speciale sopradescritta.