L’ANAC, con il parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, ha confermato, nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare le procedure ordinarie (aperta o ristretta), al posto di quelle “semplificate” previste dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
In particolare, ad avviso dell’Autorità, sebbene il Codice contempli in via espressa il ricorso alle procedure ordinarie solo con riguardo ai lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 50, comma 1, lett. d), deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti “sottosoglia”, (anche) l’utilizzo alle procedure ordinarie previste nel Codice.
Sul punto, il parere richiama quanto già espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nella Circolare n. 298 del 20 novembre 2023 – recante “Procedure per l’affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” – in cui viene affermato che “Le disposizioni contenute nell’articolo 50 del codice vanno interpretate e applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla direttiva 2014/24/UE».
Ora, tornando al parere in commento, l’ANAC sembra aggiungere, rispetto alla circolare del MIT, la precisazione secondo cui il ricorso alle procedure ordinarie deve ritenersi consentito “secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.
Tale indicazione tuttavia suscita talune perplessità, in quanto potrebbe introdurre un obbligo di motivazione puntuale a carico della stazione appaltante, che invero non sembra rinvenibile.
Infatti, per quanto attiene alla fascia di lavori di importo superiore ad un milione di euro – e fino alla soglia di rilevanza comunitaria – la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie è libera, non sussistendo alcun onere motivazionale. Al di sotto di tale soglia, vale la pena rammentare quanto appunto chiarito dal Mit, ossia che le disposizioni UE consentono sempre il ricorso alle procedure a concorrenza piena, come la procedura aperta e quella ristretta.