Decreto di coesione – Conversione in legge – Novità in materia di lavoro

In G.U. n. 157/2024 è stata pubblicata la Legge n.95/2024, di conversione del DL n.60/2024, recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (il cd. Decreto di Coesione). Si segnalano le novità più interessanti.

L’art.22 – BONUS GIOVANI   la legge di conversione fissa il termine di 60 gg., dall’entrata in vigore della legge stessa, per l’adozione del decreto che andrà poi a definire le modalità attuative dell’esonero contributivo.

L’art.23 – BONUS DONNE questo beneficio viene ora riconosciuto anche per le assunzioni di donne prive d’impiego da almeno sei mesi, ovunque residenti. Anche qui è stato fissato un termine di 60 gg. dall’entrata in vigore della legge per poter definire tutte le modalità operative per poter beneficiare dell’esonero contributivo.L’art. 24 – BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE per il MEZZOGIORNO -ZES UNICA prevede che l’esonero di cui alla legge di Coesione, art.24, non si applica ai rapporti di apprendistato. Inoltre, per i datori di lavoro che si avvalgono di quest’ esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 (originariamente era 31 dicembre 2028), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’esonero stesso.