Come richiedere la Cigo per eventi meteo e come gestire rischio da troppo calore

L’INPS riconosce la CIGO in tutti i casi in cui il responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute alle eccessive temperature (superiori a 35°).

Riteniamo quanto mai opportuno ritornare sull’argomento di specie con riferimento alle modalità di richiesta della CIGO. Il caldo eccessivo che si sta registrando aumenta, evidentemente i rischi per la salute dei lavoratori, soprattutto nel caso di mansioni faticose. Sulla base di queste considerazioni è previsto che scatti il ricorso all’ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione e quando le temperature registrate superano i 35°.

L’INPS riconosce la CIGO in tutti i casi in cui il responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori ,ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute alle eccessive temperature (superiori a 35°). Però, anche le temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento della CIGO; ciò in quanto la valutazione deve esser fatta con riferimento alle temperature percepite che sono, notoriamente, più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della tipologia di lavorazione in atto.

Nella domanda di CIGO e nella allegata relazione tecnica , l’azienda deve indicare soltanto  le giornate di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e specificare dettagliatamente il tipo di lavorazione in atto. Non è tenuta, di contro, a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura né è tenuta a produrre i bollettini meteo. Vi sono, però, dei requisiti: il datore di lavoro deve dimostrare la non imputabilità e transitorietà dell’evento. Ricordiamo che la non imputabilità consiste nella involontarietà e non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. La transitorietà sussiste, invece, quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l’azienda riprenda la normale attività lavorativa.

Esemplifichiamo alcune tipologie di lavorazioni particolarmente a rischio  in presenza di elevate temperature: stesura del manto stradale, rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, fasi lavorative che, generalmente, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il calore forte. Più in generale tutta l’edilizia civile e stradale ( con particolare rilevanza per i cantieri ed i siti industriali).

Nel rischio di stress termico sono importanti fattori da valutare : gli orari di lavoro che ricadono nella fascia più calda (14:00 – 17:00); le mansioni particolari, le attività che richiedono sforzo fisico in abbinamento all’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, l’ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale, le caratteristiche del singolo lavoratore (età, salute, genere, ecc.).Un’attenzione particolare va posta nel DVR e nel POS  alla valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.