Cantiere unico ai fini della nomina del coordinatore e redazione del PSC

Con la sentenza n° 34387 del 12 settembre 2024 della 4° sezione, Cassazione Penale, la suprema Corte si è pronunciata sulla nozione di cantiere unico ai fini della nomina del coordinatore e della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Il tutto scaturisce da una pronuncia della Corte d’Appello di Napoli con cui il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori veniva condannato per l’omicidio colposo di un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice di lavori per ristrutturazione di un immobile, e con l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Corte d’Appello riteneva che sussistesse l’obbligo, in capo al coordinatore, della predisposizione di un piano per la sicurezza ed il coordinamento dei lavori in quanto era prevedibile la presenza di più imprese nel cantiere. Condotta omissiva macroscopica da parte dell’imputato che lasciava così la gestione delle misure di sicurezza al solo datore di lavoro.

Il ricorrente si opponeva alla decisione adendo alla Cassazione. La difesa sosteneva che su quel cantiere non si erano trovate ad operare più imprese in quanto i lavori erano stati affidati alla sola ditta che li aveva poi ultimati. Sosteneva sempre la difesa che il cantiere non poteva considerarsi identico, quanto ai diversi titoli edilizi, dal momento che l’immobile da ristrutturare era stato poi oggetto di due distinti   interventi, affidati in momenti diversi a due ditte operanti prima dell’apertura di distinti cantieri. La difesa asseriva poi che il cantiere, in quanto sospeso, non necessitasse della figura del coordinatore e di una vigilanza lavorativa dal momento che i lavori erano sospesi. Per la Cassazione Penale il ricorso era inammissibile per l’infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente.

Per la Cassazione vige il principio secondo il quale il coordinatore per la sicurezza è una figura che svolge compiti di “alta vigilanza” e portando avanti il concetto di cantiere unico sostiene che l’unicità del cantiere non è collegata al titolo edilizio né alle eventuali varianti che intervengono e che siano state approvate. Pertanto ha pronunciato il seguente principio di diritto: << Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’artr.90, co.3 D.lgs.n.81/2008, la nozione di cantiere va rapportata all’opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d’opera, ma dall’effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.