Conversione DL Omnibus e pagamenti lavori PNRR

Si fa seguito a quanto già anticipato al riguardo per segnalare che è stata pubblicata (v. GU n.236 del 8-10-2024) la legge n. 143 del 7 ottobre scorso di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure  urgenti  di  carattere fiscale, proroghe di termini normativi  ed  interventi  di  carattere economico.». Nel DL è presente un comma volto ad assicurare l’accelerazione la spesa delle risorse del PNRR e ridurre i tempi di pagamento alle imprese.

In sede di conversione, è stato, tra gli altri, inserito l’articolo 18-quinquies “Disposizioni finanziarie in materia di PNRR”. Come testualmente recita il comma 1 della suddetta norma, la stessa  è finalizzata a semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, per accelerare la spesa PNRR e ridurre i tempi di pagamento alle imprese.

Sempre al comma 1 si legge che, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia’ prevista  ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni  centrali  titolari delle misure provvedono al  trasferimento  delle  occorrenti  risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90  per  cento  del  costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta  giorni decorrenti   dalla   data   di   ricevimento   delle   richieste   di trasferimento.

Al successivo comma 2 è previsto che i soggetti attuatori, in sede di presentazione delle richieste di trasferimento, attestano l’ammontare delle spese risultanti dagli  stati di avanzamento degli interventi e l’avvenuto  espletamento  dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche’  le verifiche  sul  rispetto  dei  requisiti  specifici  del   PNRR.  

La documentazione giustificativa e’ conservata agli  atti  dai  soggetti attuatori ed e’ resa disponibile per essere esibita in sede di  audit e controlli da parte delle autorita’ nazionali ed europee. Sulla base delle predette attestazioni,  le  Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi  trasferimenti, riservandosi i successivi  controlli  sulla  relativa  documentazione giustificativa, al piu’ tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell’intervento.

Infine, al comma 3,  la norma demanda ad un  decreto del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione in esame,  la definizione dei criteri e le modalita’ ai quali  le  Amministrazioni  centrali  titolari  delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai  precedenti comma 1 e 2. Per ulteriori informazioni e per il testo della norma rivolgersi in Associazione.