Si fa seguito a quanto già anticipato al riguardo per segnalare che è stata pubblicata (v. GU n.236 del 8-10-2024) la legge n. 143 del 7 ottobre scorso di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.». Nel DL è presente un comma volto ad assicurare l’accelerazione la spesa delle risorse del PNRR e ridurre i tempi di pagamento alle imprese.
In sede di conversione, è stato, tra gli altri, inserito l’articolo 18-quinquies “Disposizioni finanziarie in materia di PNRR”. Come testualmente recita il comma 1 della suddetta norma, la stessa è finalizzata a semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, per accelerare la spesa PNRR e ridurre i tempi di pagamento alle imprese.
Sempre al comma 1 si legge che, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia’ prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
Al successivo comma 2 è previsto che i soggetti attuatori, in sede di presentazione delle richieste di trasferimento, attestano l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche’ le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.
La documentazione giustificativa e’ conservata agli atti dai soggetti attuatori ed e’ resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorita’ nazionali ed europee. Sulla base delle predette attestazioni, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al piu’ tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell’intervento.
Infine, al comma 3, la norma demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, la definizione dei criteri e le modalita’ ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai precedenti comma 1 e 2. Per ulteriori informazioni e per il testo della norma rivolgersi in Associazione.