L’INL con la nota n.7020/24 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l’adozione di sistemi di controllo a distanza.
Nello specifico, l’INL analizza le ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, il datore di lavoro istante non risulti titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo datore di lavoro istante.
L’Ispettorato chiarisce che ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.
La società vettore procede alla presentazione dell’istanza di installazione ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento, ma la necessità di installare tali sistemi GPS sui veicoli risulta spesso dettata da un obbligo imposto dai committenti.
Inoltre, nella documentazione tecnica allegata all’istanza, spesso non è chiaro chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati desunti dai suddetti sistemi di controllo; mentre, sulla base dell’informativa consegnata in un secondo momento ai lavoratori interessati, si evince che il Titolare del trattamento di fatto è la società committente e non il vettore/datore di lavoro.
Non di rado poi, il contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo, in capo a quest’ultima, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto stesso.
Nei casi sopra riportati, l’INL non ritiene possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti ai sensi della normativa in esame. Pertanto, il procedimento amministrativo si dovrà concludere con un provvedimento di rigetto con le seguenti motivazioni: “le motivazioni giustificatrici richieste dal comma 1 del citato articolo 4 ed addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto”. La nota dell’INL è disponibile presso i nostri uffici.