Caro Materiali – Prorogata per il 2025 la misura del DL Aiuti

Si comunica che, grazie all’azione associativa, la Commissione Bilancio presso la Camera dei Deputati ha approvato, nell’ambito della Legge di bilancio, la  proroga, per i lavori contabilizzati nel 2025, della misura dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 50/2022 e smi (c.d. DL Aiuti).

Il disegno di legge è in attesa di completare l’iter parlamentare e di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; ma, visto che non dovrebbe subire modifiche e vista l’importanza, per le imprese associate, della misura, si anticipano, di seguito, le   novità introdotte all’articolo 26 citato, con riserva di ulteriori precisazioni a seguito dell’entrata in vigore della legge.

1.

Una prima modifica è volta a prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016, con la precisazione, introdotta dalla novella esaminata, che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzari di cui al comma 2 dell’art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016.

2.

Si introduce poi un nuovo terzo periodo al comma 6-bis, disponendo che gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.

3.

Il nuovo quarto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire l’utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale.

4.

Il nuovo quinto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire anche per l’anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

5.

Il nuovo ultimo periodo del comma 6-bis, alla luce della possibilità di avvalersi anche per il 2025 del predetto Fondo, dispone che le modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.

7.

Il comma 6-quater è modificato al fine di incrementare le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni per l’anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l’anno 2025.

8.

In relazione agli Accordi Quadro, il comma 8 è modificato per prorogare l’applicabilità delle disposizioni del primo periodo del medesimo comma al 31 dicembre 2025 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.

Sempre in relazione agli Accordi Quadro, ilterzo periodo del comma 8 è invece modificato per estendere l’applicabilità delle disposizioni che reca alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore decreto-legge, cioè il 18 maggio 2022. Per ulteriori informazioni e dettagli, rivolgersi in Associazione.