Pubblicato in Gu il Collegato lavoro – L.n.203/2024

In estrema sintesi:l’art.1 della su citata legge apporta modifiche al d.lgs. n.81/2008 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’art.6 modifica l’art.8 del d.lgs. n.148/2015 che, lo ricordiamo, disciplina la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa nell’ambito di trattamenti d’integrazione salariale.

L’art.13 – durata del periodo di prova – integra l’art. 7,co.2, del D.lgs. n.104/2022 secondo il quale <<nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto ed alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova>>.

Interessante è l’art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro – che va ad integrare l’art.26 del D.lgs. n. 151/2015 “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”. Quindi, nello specifico il comma 7 bis recita:

 “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della

comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Con riferimento a questo articolo, l’INL si riserva di fornire indicazioni dettagliate con riguardo alle attività poste in capo agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, che possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro in ordine all’assenza ingiustificata del lavoratore.