Autotrasporto: le novità dell’Accordo ADR 2025 per il trasporto di merci pericolose

La normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) viene aggiornata con cadenza biennale, introducendo modifiche che entrano in vigore negli anni dispari. Per il 2025, le revisioni sono in vigore dal 1° gennaio 2025 ma di fatto diventeranno pienamente operative solo dopo un periodo transitorio, che si concluderà il 1° luglio 2025. Ciò anche per consentire agli Stati membri di adeguarsi attraverso specifiche disposizioni regolamentari.

Per quanto riguarda le novità che possono essere di maggiore interesse per gli operatori del settore:

  • Classificazione: sono state introdotte le batterie al sodio ionico e più in generale sono stati aggiunti dei nuovi numeri ONU alla Tabella A del capitolo 3.2, con conseguenti modifiche alle modalità di trasporto.
  • Consulente per la sicurezza: è stata introdotta l’auspicata specificazione che anche lo speditore può usufruire della deroga dall’obbligo di nomina del consulente nel caso di trasporti occasionali (sul punto per l’Italia già il MIT era intervenuto prima con una Circolare del 21 dicembre 2022 e successivamente con il DM 7/8/2023).
  • Disposizioni specialisono state introdotte nuove disposizioni per ottimizzare il trasporto di rifiuti contenenti amianto (proveniente da cantieri edili o stradali ovvero da suoli o terre contaminati). Tali rifiuti potranno ora essere trasportati alla rinfusa a condizione di essere contenuti in appositi imballaggi.
  • Disposizioni speciali: sono state aggiunte modalità semplificate, in alcuni specifici casi, per il trasporto misto di vernici.
  • Disposizioni speciali: è stata estesa al bitume e ad altri prodotti per la riparazione del manto stradale l’esenzione dall’ADR a determinate condizioni.
  • Documentazione di trasporto:I documenti (ad esempio istruzioni scritte, patentino ADR, documenti di trasporto, eventuali omologazioni del veicolo e i documenti di identità) devono essere custoditi nella cabina del veicolo e devono riportare la targa dell’automezzo che sta trasportando la merce.

Si ricorda che, anche nei casi in cui è prevista l’esenzione parziale dalle disposizioni dell’ADR, e quindi il conducente non è tenuto a possedere il certificato di formazione professionale (conosciuto come “Patentino ADR”), rimane obbligatoria la formazione di tutto il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose da parte dell’azienda. Nota: Le informazioni fornite costituiscono una generica informativa di aggiornamento e, considerata la complessità della materia trattata, si invita a procedere, se necessario, con uno specifico approfondimento.