In vigore le nuove norme del Collegato lavoro dal 12 gennaio

Le assenze ingiustificate sono ora debitamente sanzionate. E’ questa la novità più importante del decreto collegato lavoro, dimissioni volontarie in luogo del licenziamento. L’art.19 del su citato decreto introduce la fattispecie delle “dimissioni per assenza ingiustificata”.

Si verifica allorquando il lavoratore si assenta per oltre 15 giorni e la nuova norma equipara questo comportamento alle dimissioni. Ricordiamo che precedentemente era l’azienda costretta a licenziare il lavoratore “sparito” che, con il licenziamento, aveva poi diritto alla disoccupazione. Ora, trattandosi di dimissioni, il lavoratore non ha più diritto alla Naspi.

La ratio della norma è proprio quella di impedire  il ricorso all’ammortizzatore sociale in presenza di comportamenti scorretti.

Il datore di lavoro, per attivare la nuova disposizione legislativa, dopo i 15 giorni di assenza ingiustificata del lavoratore deve inviare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro una comunicazione.

In queto caso il rapporto di lavoro viene risolto per volontà del lavoratore (dimissioni volontarie) e senza diritto alcuno alla Naspi. Va però evidenziato che se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, la norma non è applicabile.