Con la delibera n. 22/2025, l’ANAC ha chiarito che i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) non possono aver svolto, prima della nomina, attività di verifica o controllo sulla progettazione dell’opera oggetto del contratto.
Tale principio mira a garantire l’imparzialità delle decisioni adottate dal collegio, evitando possibili conflitti di interesse nella gestione delle controversie in fase esecutiva.
In particolare, l’Autorità ha riscontrato una criticità in un affidamento relativo a opere di laminazione delle piene, dove un membro del CCT aveva precedentemente partecipato alla verifica della progettazione. Questa circostanza ha configurato una situazione di in-compatibilità, in quanto l’esperienza pregressa avrebbe potuto influenzare il giudizio sulle dispute insorte successivamente. Sebbene il soggetto coinvolto abbia rassegnato le dimissioni, l’istruttoria ha evidenziato come la sua presenza nel collegio abbia inciso sulle de-terminazioni assunte, tra cui la valutazione di riserve avanzate dall’appaltatore.
Pertanto, l’ANAC ha ribadito la necessità di un’applicazione rigorosa delle norme in mate-ria di incompatibilità, sollecitando le stazioni appaltanti a un controllo più attento nella composizione del CCT. Il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per garantire trasparenza, indipendenza e correttezza nella gestione dei contratti pubblici. Per maggiori informazioni, e per il testo del Provvedimento rivolgersi in Associazione.