IMPORTANTE: obbligo per le imprese di polizza assicurativa per catastrofi

La Legge del 21.02.2025 n. 15 di conversione con modificazioni del decreto Milleproroghe 2024 all’art.13 ha confermato l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi da calamità naturali entro il 31 marzo 2025. Questo obbligo, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2024, è stato prorogato per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni.

 Sono sottoposte all’obbligo tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché le Imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia. Sono escluse le Imprese agricole, che possono avvalersi del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

Beni da assicurare:       Terreni e fabbricati.      Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali.

Eventi coperti: Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, Terremoti, Frane.

La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

Conseguenze per il mancato adempimento: Le imprese che non ottemperano all’obbligo assicurativo saranno escluse da contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, incluse quelle destinate alle aziende colpite da calamità naturali. Si resta in attesa di un Decreto interministeriale (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy), che stabilisca ulteriori modalità attuative e operative, anche con riguardo alle modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenendo conto del principio di mutualità.