Imponibilità IVA del distacco di personale

Per la prima volta con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, disponibile presso gli uffici associativi, l’Agenzia delle Entrate afferma che dal 2025 è soggetto ad Iva il distacco di personale anche in caso di rimborso del solo costo del lavoro.

Con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di imponibilità. Si ricorda, difatti, che dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina introdotta dall’art. 16-ter della legge n. 166/2024 che, dando seguito alle pronunce della Corte di Giustizia UE, ha eliminato il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori.

Per effetto della nuova norma, dunque, il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.