Facendo seguito alle ns precedenti note sull’argomento in oggetto, evidenziamo che l’INPS – Messaggio n.639/2025 – ha fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro sulle dimissioni “per fatti concludenti”, norma introdotta dal Collegato Lavoro.
L’INPS evidenzia che, per far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui tale assenza si protragga oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in assenza di una precisa disposizione contrattuale, superiore ai 15 gg. il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la fattispecie alla sede territoriale dell’INL, che può verificarne la veridicità. In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. IL datore di lavoro può procedere a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro.
Ricordiamo che il lavoratore “dimessosi per fatti concludenti” non può accedere alla Naspi; tale ipotesi non rientra tra quelle di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Inoltre, se il rapporto di lavoro risoltosi era a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket di licenziamento.Il Messaggio Inps n.639/2025 è disponibile presso i nostri uffici.