ATI: Sentenza del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 2050/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla legittimità dell’ammissione di alcuni raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) in una procedura di gara d’appalto.

La vicenda nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e degli atti di gara da parte di un RTI terzo classificato, che ha contestato la regolarità dell’ammissione degli RTI primo e secondo classificato, ritenendo che questi non rispettassero i requisiti imposti dalla lex specialis.

In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso, affermando la piena legittimità della ripartizione dei requisiti all’interno dei raggruppamenti, in conformità alle disposizioni della lex specialis e ai principi della giurisprudenza europea in materia di partecipazione alle gare d’appalto.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, evidenziando che la normativa e la lex specialis non imponevano una corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione dei lavori per la mandataria, consentendo la libera ripartizione tra i membri del raggruppamento. Inoltre, ha escluso la necessità di una quota maggioritaria di esecuzione per la capogruppo, in linea con i principi della concorrenza e con l’orientamento della Corte di Giustizia UE. L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e ribadendo che, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, non può essere imposto un criterio più restrittivo per la distribuzione dei compiti all’interno del RTI.