Il testo dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. L’accordo andrà ad individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo. In quest’obbligo vi rientrano datori di lavoro e lavoratori.
Verranno, inoltre, individuate le modalità di verifica finale di apprendimento per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Relativamente alla formazione dei datori di lavoro, ai fini di una piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi (art.37 del TUSL) evidenziamo che i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3 dell’Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
La durata minima del corso per datori di lavoro sarà di 16 ore. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati all’atto dell’entrata in vigore dell’Accordo ed i cui contenuti siano conformi all’accordo stesso, sono riconosciuti.