Il chiarimento del Ministero è conseguenza di un’istanza del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla procedura di dimissioni per fatti concludenti (art.19, legge n. 203/2024).
Nella richiesta di chiarimenti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ritiene che il limite legale di 15gg. di assenza ingiustificata dovrebbe avere natura residuale ed operare solo in mancanza di previsioni del CCNL. Quest’ultima potrebbe individuare limiti minimi inferiori a detto termine in quanto la legge le avrebbe attribuito le avrebbe dato facoltà di determinare il termine oltre il quale opera la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti.
Il Ministero ribadisce la propria interpretazione prudenziale della nuova disciplina, pertanto, non sono prevedibili termini inferiori da parte della contrattazione collettiva. Il Dicastero chiarisce ancora (V. Circolare del 2 aprile 2025) che la norma non consente interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore.