No esenzione IMU per i fabbricati ristrutturati per la vendita e per immobili merce temporaneamente locati

Con le Ordinanze nn. 10392 e 10394 del 21 aprile 2025, emanate dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione e disponibili presso gli uffici associativi, la Corte interviene sul tema dell’esenzione IMU dei fabbricati costruiti per la vendita e non locati (cd “fabbricati merce” delle imprese edili), esprimendo orientamenti decisamente restrittivi, che limitano la portata applicativa della norma di favore

Per i fabbricati ristrutturati per la successiva cessione, poi, quanto affermato dalla Cassazione si pone in netto contrasto con l’interpretazione positiva fornita nel 2013 dal Dipartimento delle Finanze, in risposta ad una specifica sollecitazione all’epoca avanzata ufficialmente dall’ANCE. Il riferimento è alle Ordinanze nn. 10392 e 10394 del 21 aprile 2025, emanate dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che affrontano ciascuna una diversa questione sulla portata applicativa dell’esenzione da IMU per gli “immobili merce”, oggi contenuta nell’art.1, co. 751 della legge 160/2019, in base alla quale sono esenti dal tributo “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” (norma di identico contenuto rispetto al previgente art.2 del DL 102/2013 – legge 124/2013). È questa, dunque, la definizione di “immobile merce” da considerare ai fini dell’applicabilità dell’esenzione dall’imposta e rispetto alla quale erano già sorte le due questioni oggi affrontate dalla Corte di Cassazione, riguardanti, in particolare: gli “immobili merce” acquistati e ristrutturati per la vendita; gli “immobili merce” destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno. In entrambi i casi, la posizione espressa dalla Cassazione è di netta chiusura.