Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 17/01/2025, n. 367 ha fornito chiarimenti su requisiti di qualificazione e modalità di avvalimento nelle procedure negoziate senza bando, con particolare riferimento all’iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia.
La vicenda trae origine dall’esclusione di un operatore economico da una gara per l’affidamento di lavori pubblici, motivata dalla presunta mancanza di qualificazione nella categoria OG8, classifica IV, che secondo l’Amministrazione avrebbe dovuto essere posseduta già al momento della richiesta di iscrizione all’albo dei fornitori. In primo grado il TAR ha accolto il ricorso dell’operatore escluso, ritenendo infondata la doglianza secondo cui la qualificazione SOA dovesse essere posseduta già in fase di iscrizione all’elenco. Il TAR ha chiarito che nella procedura negoziata la verifica dei requisiti avviene solo nella fase successiva all’invito e non nella fase preliminare di sorteggio. Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, rilevando che nella procedura negoziata non è prevista una fase di prequalifica e che le attività preliminari, quali l’iscrizione all’elenco e il sorteggio, non costituiscono selezione tecnica.