Conciliazioni in sede sindacale – Giurisprudenza e osservazioni di Confindustria

Confindustria ha recentemente segnalato al “sistema associativo” che si sta affermando l’interpretazione giurisprudenziale in base alla quale per “transazione in sede sindacale” si deve intendere non solo la transazione avvenuta con l’assistenza fattiva del sindacalista di fiducia del lavoratore ma anche una transazione avvenuta in una sede “fisica”, ossia in un “luogo”, che garantisca “la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.

Cassazione, ordinanza n. 9286/2025

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.

L’ordinanza precisa, inoltre, che “modalità come la sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società, non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni recentemente richiamate , dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti.”

Al riguardo, Confindustria evidenzia che, allo stato attuale, non sembra essere messa in dubbio la validità delle conciliazioni/transazioni avvenute presso le sedi delle associazioni datoriali che, ad avviso di Confindustria stessa, sono e restano delle “sedi sindacali”. Ciò tanto più se, con accordi sindacali, sono state costituite commissioni di conciliazione ex art. 412 ter c.p.c. che, quasi sempre, individuano le sedi delle associazioni datoriali quali sedi della commissione stessa.

Confindustria, fatto salvo quanto sopra evidenziato, suggerisce, comunque, di insistere con le imprese associate perché, quanto meno, decidano di sottoscrivere le transazioni presso la sede dell’associazione datoriale, evitando quindi di sottoscriverle presso le sedi aziendali.

Inoltre, Confindustria ritiene opportuno inserire nel testo dell’accordo transattivo, in calce (e con opportuna specifica sottoscrizione, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 1341 c.c., ossia la c.d. doppia sottoscrizione), una formula del tipo:

Pienamente consapevoli dei contrasti giurisprudenziali esistenti circa la corretta individuazione della sede “protetta” presso cui procedere alla sottoscrizione di intese transattive, il lavoratore [nome del lavoratore] e il suo sindacalista di fiducia [nome del sindacalista e sigla sindacale di appartenenza, specificando che è stato espressamente individuato dal lavoratore] dichiarano di aver liberamente e scientemente deciso di  sottoscrivere la transazione “in sede sindacale”, presso la sede dell’Associazione ……., dando atto che da questa circostanza non è derivata  alcuna limitazione alla libera determinazione della volontà del lavoratore di disporre dei diritti oggetto dell’accordo transattivo”.

Altra formulazione in tema che viene suggerita è la seguente:

“Le parti si danno atto che il lavoratore è stato effettivamente assistito dalla OS partecipante alla conciliazione, che i contenuti sono stati pienamente compresi, che la sede di esecuzione della procedura è stata scelta di comune accordo e ritenuta funzionale al libero convincimento ed alla adeguata e piena consapevolezza delle parti assistite in merito ai contenuti ed agli effetti della transazione sottoscritta”.

Infine, Confindustria invita il sistema associativo a segnalare eventuali sentenze di merito che si dovessero adeguare al sopra riportato indirizzo interpretativo della Cassazione, tanto più se accadesse che tale interpretazione fosse, inopinatamente, estesa anche alle sedi delle associazioni datoriali. Quest’ultima formulazione ci sembra più snella e, pertanto, abbiamo provveduto ad inserirla in una “bozza tipo” di verbale di conciliazione che è disponibile presso l’Area Relazioni Sindacali per chi  ne fosse interessato.