Con la sentenza n.15697/2025, la Corte di Cassazione – Sez.4 Penale, si è pronunciata in ordine alla responsabilità del datore di lavoro scaturente dall’inosservanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione dei lavoratori. Nello specifico caso – accertamento di un infortunio sul lavoro occorso ai danni di un lavoratore impegnato nella movimentazione manuale di carichi – la Cassazione Penale ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro convenuto avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello territorialmente competente.
L’addebito di colpa nei confronti dell’imputato era stato individuato dai giudici di secondo grado nell’imprudenza, negligenza e imperizia e violazione degli artt. 18, comma 1 lett. f), 37 comma 1 e 169 comma 1 del D.lgs. n.81/08, per aver omesso di formare adeguatamente il lavoratore e di impartirgli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali.
La Corte di Cassazione ha richiamato le disposizioni di cui agli artt. 2 e 299 del D.lgs. n.81/2008 che definiscono la qualifica di datore di lavoro e l’esercizio di fatto dei relativi poteri direttivi. In particolare, la Corte ha ribadito che «la posizione di garanzia in tema di debito di sicurezza antinfortunistica deve essere riferita anche solo all’assunzione della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento» ritenendo il legale rappresentante di una società, anche qualora rivestisse la carica di prestanome, destinatario degli obblighi di protezione antinfortunistica.
Poi, con specifico riferimento alla prevedibilità e alla prevenibilità dell’infortunio, i giudici hanno ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l’omessa formazione e il verificarsi dell’evento lesivo, confermando quanto stabilito dalla Corte di merito che aveva ritenuto responsabile il datore di lavoro «per non avere ottemperato all’obbligo di fornire al lavoratore assunto una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni a cui è addetto».
A riguardo, la Corte di Cassazione ha, inoltre, richiamato le disposizioni di cui all’art. 2, lettera aa), bb) e cc) del D.lgs. n. 81/2008, chiarendo la diversa portata delle nozioni di “formazione”, “informazione” e “addestramento” dei lavoratori.
In conclusione, laddove il datore di lavoro non adempia a quest’obbligo, l’omessa formazione potrà essere considerata causa dell’infortunio verificatosi derivante dalla mancata consapevolezza da parte del lavoratore dei rischi connessi alla lavorazione da eseguire. Abbiamo, in estrema sintesi, riportato il contenuto di questa recente ed interessante sentenza che deve portare sempre più a riflettere sull’importanza che riveste la formazione nonché l’informazione ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.