Contratti Pubblici e rinegoziazioni condizioni Economiche: Delibera ANAC

Con la delibera in commento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti su alcune condizioni che legittimano la rinegoziazione delle condizioni economiche di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, nel caso di revisione dei prezzari regionali avvenuta in corso di gara.

In particolare, è stato richiesto se sia applicabile la revisione prezzi, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, quando un aggiornamento del prezzario regionale intervenga dopo l’ap-provazione del progetto esecutivo, ma prima della presentazione delle offerte e dell’aggiudicazione.

La risposta dell’ANAC evidenzia che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Una rinegoziazione antecedente alla stipula del contratto è ammissibile solo in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, sopravvenute successivamente all’aggiudicazione e tali da compromettere l’equilibrio economico contrattuale originario. Tali circostanze devono risultare estranee al normale ciclo economico e in grado di determinare uno “shock” rilevante e oggettivamente documentabile. Nel caso analizzato, considerato il ristretto intervallo temporale tra l’approvazione del progetto e l’aggiudicazione della gara, non si ravvisano le condizioni straordinarie richieste per giustificare una modifica economica dell’aggiudicazione. L’ANAC richiama dunque le stazioni appaltanti a una rigorosa valutazione del contesto concreto, in linea con i principi di concorrenza, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.