Lavoratori stranieri – Possibile conversione permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10/2025, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità per i lavoratori stranieri in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) prevede che il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Il decreto-legge n.145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell’anno e senza alcun limite numerico.

 La conversione è possibile in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a condizione che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

 Il dicastero rammenta che, ai sensi dell’articolo 5, comma 9-bis, del citato d.lgs. n. 286/1998, il soggetto richiedente un permesso per lavoro subordinato può svolgere temporaneamente l’attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:

  • la domanda di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
  • sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

 Tale disposizione si riferisce testualmente solo ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato, ma già con la nota congiunta n. 4079/2018, adottata dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ne è stata estesa l’applicabilità anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro. Analogamente, in virtù di un’interpretazione delle norme sopra richiamate e alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione italiana, nonché dell’applicazione del principio di ragionevolezza, il dicastero ritiene che il suddetto art. 5, comma 9-bis, possa trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale. Se, infatti, la finalità della legge è quella di consentire al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l’esito dell’iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione, tale finalità sussiste, evidentemente, non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione. Poiché la domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario per l’istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell’attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico)