Con due recenti risposte a interpello, disponibili presso gli uffici associativi, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla tassazione applicabile a diverse fattispecie di “operazioni immobiliari”, aventi ad oggetto la costituzione e il trasferimento di diritti reali immobiliari: superficie, usufrutto e nuda proprietà, alla luce della nuova disciplina fiscale delle plusvalenze immobiliari prevista dalla legge di Bilancio 2024.
L’intervento delle Entrate è particolarmente rilevante in quanto chiarisce le modalità operative della nuova disciplina fiscale delle plusvalenze immobiliari, introdotta dalla legge di Bilancio 2024. Emerge, in particolare, dalle pronunce che:
- il corrispettivo derivante dalla cessione della sola costruzione insistente su un’area della quale il cedente mantiene la proprietà si configura come un’operazione di costituzione del diritto di superficie sul suolo medesimo, tassata come reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h, del TUIR-DPR 917/1986) e non come plusvalenza immobiliare,
- il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di usufrutto è parimenti da considerarsi come reddito diverso (art. 67, co. 1, lett. h, del TUIR-DPR 917/1986) e non come plusvalenza immobiliare. Ciò anche nell’ipotesi in cui il proprietario originario perde del tutto la titolarità del bene, attribuendo contestualmente l’usufrutto e la nuda proprietà a soggetti diversi,
il corrispettivo derivante dalla cessione della nuda proprietà è da considerarsi come una plusvalenza immobiliare da tassare autonomamente (art. 67, co. 1, lett b, del TUIR-DPR 917/1986).