Naspi 2025, chiarimenti Inps sui nuovi requisiti

L’INPS chiarisce requisiti NASpI, calcolo e durata prestazione, importi, istruzioni di domanda e decorrenza

La Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025 ha fatto il punto sulle novità in materia di NASpI (il sussidio economico riservato ai dipendenti che perdono il lavoro), spiegando le nuove regole relative all’accesso al sussidio di disoccupazione introdotte da quest’anno.

Tra le modifiche, una delle più rilevanti riguarda l’introduzione di un nuovo requisito di tredici settimane di contribuzione, valido per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

Dal 2025 non è più possibile ottenere l’indennità dopo le dimissioni da un impiego stabile se il lavoratore era stato riassunto e poi licenziato per un periodo inferiore a tre mesi (13 settimane), a meno che tra i due rapporti di lavoro non sia trascorso più di un anno.

L’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) può essere chiesta all’INPS da lavoratori che hanno perso involontariamente l’impiego e rientrano nelle seguenti categorie: apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore deve aver perso l’occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà (articolo 1, comma 2, lettera c dlgs 181/2000, n. 181 e successive modificazioni).

Per ottenere la NASpI, il lavoratore deve soddisfare tre requisiti di base:

  •  disoccupazione involontaria, perché l’indennità è destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario, come nei casi di licenziamento (individuale o collettivo) o risoluzione consensuale;
  •  lavoro subordinato, essendo la NASpI riservata ai soli lavoratori dopo un rapporto di lavoro subordinato, che abbia previsto una contribuzione regolare presso l’INPS;
  •  contribuzione minima, ricordando che dal 1° gennaio 2025, è richiesto che il lavoratore abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo che va dall’ultimo evento di cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato fino alla cessazione involontaria per la quale si richiede il sussidio se tale circostanza si è verificata nell’arco di 12 mesi.

Disoccupazione involontaria: quando si configura

Nella condizione di “disoccupazione involontaria” con diritto alla NASpI sono incluse:

  • le cessazioni per licenziamento individuale o collettivo;
  • le dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sul lavoro, per demansionamento ingiustificato o mobbing, per la variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione d’azienda, per ingiustificato spostamento di sede, per un comportamento ingiurioso del superiore);
  • le cessazioni per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura di conciliazione (articolo 1, comma 40, della legge 92/2012);
  • le cessazioni per gli altri casi previsti dalla legge (ad esempio, nei licenziamenti per rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti di viaggio);
  • dimissioni durante la maternità o paternità obbligatori ex articolo 55 Dlgs 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Dal 2025, la NASpI non spetta per assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni, dal momento che la Manovra ha istituito la nuova fattispecie di dimissione di fatto. In questi casi parte la segnalazione all’INL da parte del datore di lavoro, con la conseguente verifica.

Come anticipato, dal 1° gennaio 2025 i lavoratori licenziati non possono accedere alla NASPI se nei 12 mesi precedenti non hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego. Il requisito aggiuntivo è stato disposto dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 171), che ha modificato introdotto la lettera c-bis) all’articolo 3 del Dlgs n. 22/2015. Tuttavia, non è richiesto il requisito aggiuntivo a coloro i quali si erano dimessi nei precedenti 12 mesi per motivi tutelati dalla legge, ossia:

  • dimissioni per giusta causa, che rientrano nelle ipotesi di accesso alla NASpI, come ad esempio le dimissioni dovute al trasferimento del lavoratore a una sede diversa della stessa azienda, se il trasferimento non è motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede;
  • dimissioni nel periodo tutelato da maternità o paternità, come previsto dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001;
  • risoluzione consensuale durante la procedura di conciliazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che consente comunque l’accesso alla NASpI;
  • dimissioni volontarie per rifiuto a trasferirsi a una sede della stessa azienda che si trova a più di 50 chilometri dalla sua residenza, o che sia raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici (questa è una fattispecie che riguarda la risoluzione consensuale del contratto di lavoro).

Tutte queste situazioni pur non essendo esplicitamente menzionate nella nuova lettera c-bis) del decreto, devono essere considerate come eccezioni alle cessazioni volontarie che richiedono il soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione.

Un altro chiarimento importante: mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria, per cui viene richiesta la prestazione NASpI, può riguardare sia un contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Se una persona ha cessato volontariamente il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ossia se ha dato le dimissioni) nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per la quale si richiede la NASpI, deve aver accumulato almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo che intercorre dalla data di cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino alla data della cessazione involontaria del successivo rapporto di lavoro. Con le esclusioni sopra citate.

Per il diritto all’indennità NASpI, si considerano quindi tutte le settimane di contribuzione, a condizione che sia rispettato il minimale settimanale. Vanno incluse anche le settimane utili per il raggiungimento del requisito contributivo, come specificato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015.

  •  Contributi utili al diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.
  •  Contributi esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

In generale, ai fini del calcolo delle 13 settimane nei casi in cui è richiesto il requisito aggiuntivo, rientrano contributi obbligatori, figurativi e volontari, con l’esclusione di quelli accreditati per malattia, cassa integrazione straordinaria e periodi di congedo straordinario per assistenza a familiari disabili.  Quindi:

  • contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il periodo di lavoro subordinato;
  • contributi figurativi per maternità obbligatoria, purché all’inizio del periodo di astensione sia già stata versata la contribuzione dovuta, e quelli per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e durante il periodo di lavoro;
  • periodi di lavoro all’estero, nei paesi dell’Unione Europea o in quelli con cui l’Italia ha convenzioni per la totalizzazione dei contributi;
  • periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli, fino a otto anni di età, per un massimo di cinque giorni lavorativi per anno solare.

Per il 2025, se la retribuzione mensile è inferiore a 1.436,21 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASpI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e tale soglia. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).

L’importo massimo dell’indennità NASpI non può superare una certa soglia massima mensile. Massimale e importo della prestazione sono da rivalutare ogni anno in base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il 2025 si prende a riferimento una retribuzione massima di 1.436,61 euro, che corrisponde ad un importo massimo del sussidio pari a 1.562,82 euro al mese.

Dopo il primo semestre di fruizione, la NASpI si riduce del 3% ogni mese. Il decalage scatta invece dopo otto mesi per gli over 55 alla data di presentazione della domanda.

Il periodo di fruizione del sussidio è inoltre coperto da contribuzione figurativa.

È il lavoratore che deve presentare domanda all’INPS per via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Tramite sito INPS, patronati, contact center integrato INPS INAIL (803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile). In caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dopo 38 giorni dalla cessazione del rapporto. Dalla fine del 2024, i percettori di NASpI sono iscritti d’ufficio anche alla piattaforma SIISL (Sistema digitale del Ministero del Lavoro per l’inclusione sociale e lavorativa). Chi intende avviare un’attività autonoma o investire in una cooperativa come lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.