Il lavoro nei festivi non può essere rifiutato se previsto da un accordo individuale o da intese sindacali.
La prestazione lavorativa durante le festività religiose o civili infrasettimanali può essere imposta al dipendente a condizione che l’opzione sia stata messa nero su bianco con un accordo individuale tra datore e dipendente.
La Cassazione, con la sentenza n. 17383 del 28 giugno 2025, ha posto dei limiti al rifiuto del lavoro durante le festività da parte del lavoratore, che non può astenersi dalle prestazioni se l’obbligo deriva da un accordo individuale tra lui e il suo datore.
Viene anche ribadito che il dipendente può rinunciare al riposo nei festivi in virtù di accordi sindacali stipulati da organizzazioni a cui lo stesso lavoratore abbia conferito esplicito mandato, come si legge nella sentenza:<<La rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all’accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da 00.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005, nonché Cass. 27948 del 2017 e Cass. n. 18887 del 2019>>.