Nella seduta del 30 luglio scorso, la Conferenza Unificata ha approvato l’Accordo relativo all’aggiornamento del modulo unificato e standardizzato per la segnalazione certificata di agibilità, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 69/2024 (cd. “Salva casa”) al Dpr 380/2001 (c.d. “Testo Unico Edilizia”).
Si tratta di un aggiornamento del modulo – già approvato nel 2017 – con l’obiettivo di adeguarlo alle nuove semplificazioni edilizie, in particolare quelle introdotte all’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.P.R. 380/2001 in materia di rilascio dell’agibilità degli immobili.
Si ricorda infatti che, in base a tale disciplina, nelle more della ridefinizione dei requisiti igienico sanitari, è consentito al tecnico progettista di asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità in deroga ai parametri dimensionali minimi. In particolare, è ammessa:
- un’altezza interna non inferiore a 2,40 metri (rispetto ai 2,70 mt ordinari);
- una superficie minima dell’alloggio monostanza pari ad almeno 20 mq per una persona e 28 mq per due persone comprensiva dei servizi.
L’asseverazione è subordinata al rispetto del requisito dell’adattabilità e può essere resa qualora l’intervento riguardi il recupero edilizio con miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, oppure sia presentato un progetto di ristrutturazione che assicuri idonei standard abitativi.
L’Accordo prevede inoltre che:
- le Regioni, entro il 30 settembre 2025, dovranno adeguare i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche intervenute, in relazione alle specifiche normative regionali;
- i Comuni, in ogni caso, dovranno adeguare la modulistica in uso sulla base dell’accordo entro e non oltre il 30 ottobre.
In Associazione è disponibile il testo dell’Accordo con le modifiche apportate alla modulistica della Segnalazione certificata di agibilità.