Gara Suddivisa in lotti funzionali: Censura dell’Anac

Con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un parere motivato, ai sensi dell’art. 220, comma 3, del d.lgs. 36/2023, in ordine a una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, suddivisa in tre lotti funzionali. L’ANAC ha rilevato l’illegittimità della clausola contenuta nella lex specialis che imponeva ai concorrenti la partecipazione obbligatoria a tutti e tre i lotti, configurando un accorpamento artificioso in violazione dell’art. 58, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con la ratio pro-concorrenziale della normativa in materia di appalti, precludendo l’accesso al mercato alle micro, piccole e medie imprese e limitando la massima partecipazione alle procedure. L’Autorità ha, inoltre, evidenziato la disomogeneità tra il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e i termini di esecuzione stabiliti nel disciplinare di gara. Detta discrepanza è stata qualificata come grave incertezza suscettibile di compromettere la formulazione consapevole delle offerte e, conseguentemente, una efficace esecuzione del contratto. Alla luce delle criticità riscontrate, valutate congiuntamente, l’ANAC ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del parere motivato, invitando la stazione appaltante alla riedizione della procedura previa rimozione delle clausole restrittive, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e legalità. L’Autorità ha infine assegnato un termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento per conformarsi alle prescrizioni, con espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza, sarà legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione della documentazione di gara.