Consiglio di Stato su Subappalto necessario e onere dichiarativo nei RTI

Nella recente sentenza  del 23 settembre 2025, n. 7465  il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di dichiarazione di subappalto necessario.

Secondo Palazzo Spada, il subappalto necessario si configura quando l’affidamento di lavorazioni a un soggetto qualificato è imposto dal difetto di qualificazione del concorrente.
Si tratta di un istituto funzionalmente diverso dal subappalto facoltativo, ma non per questo soggetto a un regime giuridico distinto.

Ne consegue che l’onere dichiarativo deve ritenersi assolto ogni qualvolta il concorrente dichiari in modo espresso la volontà di ricorrere al subappalto per sopperire alla carenza di qualificazione, senza necessità di formule rigide o di una dichiarazione autonoma della sola mandataria.

In un RTI, dunque, è sufficiente che la dichiarazione sia resa dall’intero raggruppamento, purché emerga con chiarezza la finalità di coprire il requisito mancante tramite il subappalto qualificante.

Il Consiglio di Stato ribadisce che ciò che rileva non è la forma, ma la sostanza: il subappalto necessario è configurabile per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, quando il concorrente non può eseguire direttamente le lavorazioni.

Non è richiesto, secondo il Consiglio di Stato,  che la mandataria lo formalizzi autonomamente; basta che il RTI nel suo complesso manifesti la volontà di avvalersi del subappalto qualificante.

L’assenza di formule specifiche non può mutare la natura dell’istituto, che dipende dall’effettiva esigenza di qualificazione e non dalla terminologia usata.

Questa lettura si allinea con i principi generali del Codice (artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023), orientati a privilegiare il risultato, la concorrenza e il favor partecipationis, evitando formalismi che possano tradursi in esclusioni sproporzionate.

Si conferma così che:

  • l’onere dichiarativo sul subappalto necessario è soddisfatto con una chiara indicazione della volontà di ricorrervi, anche resa dall’intero RTI;
  • non servono formule sacramentali: ciò che conta è la sostanza della dichiarazione;
  • le stazioni appaltanti devono valutare l’effettiva finalità della dichiarazione, senza eccessivi formalismi, in coerenza con i principi del Codice;
  • in caso di dubbi, occorre distinguere con attenzione il subappalto necessario (qualificante) dal subappalto facoltativo, alla luce della carenza di qualificazioni SOA.

Si annota che trattasi di un’interpretazione e, pertanto, si suggerisce, comunque, un approccio prudenziale ad un istituto che potrebbe determinare l’esclusione dalle gare. Per il testo della sentenza e per ulteriori informazioni, rivolgersi in Associazione.