Patente a crediti: accordo delle parti sociali sull’attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo da parte degli organismi paritetici

Le  Parti Sociali dell’edilizia hanno siglato, in data 19 settembre, l’accordo con il quale viene dato mandato al Formedil nazionale di fornire agli Organismi Paritetici territoriali del proprio sistema, entro il 30 settembre 2025, indicazioni operative per il rilascio, alle imprese che ne facciano richiesta, dell’attestazione avente ad oggetto l’“attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo”, ai sensi della normativa sulla patente a crediti.

L’attestazione, il cui modello verrà elaborato dal Formedil, avrà ad oggetto l’“attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” effettuata dall’Organismo Paritetico territoriale nei confronti dell’impresa stessa nei 6 mesi antecedenti alla data della richiesta di rilascio. 

Per “attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” si intende l’effettuazione, nell’arco temporale sopra menzionato, di almeno una visita tecnica in cantiere da parte dell’Organismo Paritetico territoriale.

Per esito positivo si intende la visita tecnica durante la quale non siano state riscontrate anomalie nel cantiere o la successiva visita di verifica degli adempimenti posti in essere dall’impresa, a seguito delle rilevazioni effettuate dall’Organismo Paritetico.

L’attestazione verrà rilasciata all’impresa entro il termine di 7 giorni dalla data della richiesta, avrà validità di 6 mesi dalla data del rilascio e sarà valevole ai fini del riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dalla disposizione sopra citata del DM n. 132/2024 (nonché requisito n. 21 della tabella allegata allo stesso DM).

L’attestazione riporterà l’indicazione del cantiere (o eventualmente dei cantieri) in cui è stata effettuata la visita tecnica.

Ogni impresa può ottenere dall’Organismo paritetico territoriale una sola attestazione per l’intero periodo di osservazione, sia nell’ipotesi di monitoraggio di un solo cantiere che di più cantieri. 

Il rinnovo o il rilascio di una nuova attestazione può riferirsi al monitoraggio dello stesso cantiere già oggetto di una precedente attestazione solo se l’azienda non ha altri cantieri aperti.
Qualora l’azienda abbia più cantieri aperti, il rinnovo o la nuova attestazione può riguardare il medesimo cantiere già oggetto di una precedente attestazione nel caso in cui vi si svolga una nuova fase lavorativa.

La richiesta di rinnovo dell’attestazione potrà essere presentata dall’impresa già nei 30 giorni antecedenti la sua scadenza. In tal caso, la nuova attestazione avrà ad oggetto l’“attività di consulenza e monitoraggio, con esito positivo” effettuata dall’Organismo Paritetico territoriale nel periodo intercorrente la data di rilascio dell’attestazione in scadenza e la data di richiesta di rinnovo. 

La nuova attestazione avrà validità di 6 mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della precedente (purché la richiesta di rinnovo sia stata presentata dall’impresa in tempo utile per consentirne il rilascio prima della predetta scadenza). 

In ogni caso, il rinnovo dell’attestazione dovrà essere rilasciato a fronte di una nuova visita tecnica. 

Nel caso di scadenza dell’attestazione e in assenza di un rinnovo, il sistema telematico dell’INL procederà alla automatica riduzione del credito legato al possesso di tale requisito. 

L’attribuzione del relativo credito è subordinata alla presentazione di una nuova attestazione in corso di validità.