Con sentenza n. 30039 del 1° settembre 2025, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che nei cantieri temporanei e mobili il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento di qualsiasi obbligo previsto nei suoi confronti qualora conferisca adeguato incarico al responsabile dei lavori, mentre la delega di funzioni antinfortunistiche non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato, né lo libera dalla responsabilità per la valutazione dei rischi.
Corte di Cassazione: deleghe ed oneri del committente nei cantieri temporanei e mobili