Con la sentenza n. 728 del 2 ottobre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riconosciuto il carattere obbligatorio della clausola di revisione prezzi nei contratti pubblici di lavori, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, e ha confermato la necessità di applicare i prezzari aggiornati previsti dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022.
La vicenda trae origine da un appalto per la realizzazione di opere infrastrutturali di rilevanza strategica. L’impresa esecutrice aveva richiesto l’inserimento della clausola revisionale e l’applicazione dei prezzari aggiornati, contestando il diniego, formatosi per silenzio, delle relative istanze.
In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la normativa emergenziale imponesse l’obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi nei documenti di gara e nel contratto, trattandosi di previsione imperativa suscettibile di eterointegrazione automatica ex art. 1339 c.c. Il giudice aveva inoltre riconosciuto la necessità di utilizzare i prezzari aggiornati in base alle disposizioni del d.l. n. 50/2022.
Il CGARS, confermando integralmente la decisione, ha ribadito che l’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022 prevede un obbligo inderogabile di inserimento della clausola di revisione prezzi nei contratti pubblici di lavori banditi nel periodo di efficacia della norma. Tale previsione, di natura imperativa, integra di diritto gli atti di gara e il contratto anche in assenza di espressa previsione. Parimenti, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 impone l’applicazione dei prezzari aggiornati, al fine di garantire il corretto equilibrio economico dei rap-porti contrattuali. Il Collegio ha, inoltre, escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendo che il meccanismo di eterointegrazione previsto dal diritto interno non contrasti con l’art. 89 della direttiva 2014/25/UE.