L’INPS con la circolare n. 145 del 21 novembre 2025 (che si allega) fornisce indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per l’anno 2025, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro 29 settembre 2025 (pubblicato il 24 ottobre 2025,).
Hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 (e nel settore artigianato da 4.13.01 a 4.13.05).
Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale.
La suddetta agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
Per tutte le condizioni di accesso al beneficio e alle modalità operative si rimanda alla circolare allegata.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026.
La domanda per l’applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all’anno 2025 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 marzo 2026. L’Istituto ricorda, infine, che, qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio (nel predetto modulo “Rid-Edil”), la sede Inps territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria.