Con il parere n. 3798 del 19 novembre 2025, il Supporto giuridico del MIT ha chiarito l’ambito dell’obbligo di iscrizione all’Anagrafe antimafia previsto per gli operatori economici che partecipano a gare contenenti lavorazioni riconducibili a quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53, L. 190/2012.
Il quesito riguardava la necessità di tale iscrizione anche quando le attività sensibili non rappresentano l’oggetto principale dell’appalto, ma risultano solo accessorie, strumentali o connesse.
Il MIT ha precisato che l’obbligo sussiste in ogni caso in cui il bando includa, anche solo parzialmente, lavorazioni rientranti nell’elenco previsto dalla normativa. È quindi necessario che l’operatore economico sia iscritto alla cd. “white list” presso la Prefettura competente. La stazione appaltante, dal canto suo, è tenuta a verificare il possesso di tale requisito già in fase di gara.