Mit: indicazioni operative per le stazioni appaltanti non qualificate

Con il parere n. 3807 del 19 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito il regime applicabile alle stazioni appaltanti non qualificate con riferimento all’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e alla gestione della fase esecutiva dei contratti, nel quadro delineato dal D.lgs. 36/2023.

In particolare, è stato chiesto se una stazione appaltante non qualificata per le fasi di progettazione e affidamento possa aderire alle Convenzioni e agli Accordi quadro stipulati da Consip o dai soggetti aggregatori, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, e se, pur non qualificata per la fase esecutiva, possa comunque gestire autonomamente l’esecuzione dei contratti derivanti da tali strumenti.

Il MIT ha precisato che la qualificazione non è richiesta per l’emissione di ordini mediante strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato II.4 al Codice. È stato inoltre chiarito che, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettera f), del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all’esecuzione dei contratti affidati secondo le modalità di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma, nonché dei contratti di importo inferiore alle soglie di qualificazione previste dall’art. 62, comma 1. Tale facoltà trova conferma nell’art. 8, comma 5, dell’Allegato II.4, che consente alle stazioni appaltanti non qualificate di gestire autonomamente la fase esecutiva dei contratti affidati nel rispetto delle predette disposizioni.