Con il parere n. 3834 del 19 novembre 2025, il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l’art. 120 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) per procedere a una modifica soggettiva del contratto.
In particolare, è stato chiesto se, a seguito della costituzione di una nuova società a responsabilità limitata nella quale è stata conferita l’impresa individuale originariamente affidataria — con trasferimento di tutti i rapporti contrattuali pendenti — sia possibile utilizzare la modifica contrattuale prevista dall’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, senza dover avviare un nuovo affidamento.
La risposta del MIT ha evidenziato che l’art. 120 consente la sostituzione dell’aggiudicatario originario nei casi di ristrutturazioni societarie, purché il nuovo operatore economico possieda i requisiti iniziali di partecipazione, la trasformazione comporti il passaggio integrale dei rapporti contrattuali senza modifiche sostanziali e l’operazione non sia finalizzata a eludere le disposizioni del Codice, inclusi i principi di concorrenza e rotazione. Verificate tali condizioni, la fattispecie può rientrare nell’ambito applicativo della norma, fermo restando che spetta alla stazione appaltante compiere le valutazioni necessarie nel caso concreto. Per maggiori informazioni e per il testo del parere, rivolgersi in Associazione.