Subappalto: esclusa la semplificazione dei controlli sui requisiti nei contratti sottosoglia

Con il parere n. 3846/2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è pronunciato sull’ambito di applicazione della semplificazione dei controlli prevista dall’art. 52 del d.lgs. 36/2023, con specifico riferimento alla possibilità di estenderla anche ai subappaltatori nell’ambito degli affidamenti sottosoglia. Il quesito ha riguardato, in particolare, le ipotesi di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro con subappalto di pari importo, nonché i casi di affidamenti di importo superiore alla soglia con subappalto di importo uguale o inferiore a 40.000 euro. Il MIT ha fornito risposta negativa, chiarendo che il regime di semplificazione introdotto dall’art. 52 del Codice, come espressamente indicato nella relazione illustrativa, è riferibile esclusivamente all’affidatario e non può essere esteso ai subappaltatori. In applicazione del combinato disposto degli artt. 48, comma 4, e 119, comma 4, lett. b), del d.lgs. 36/2023, anche negli affidamenti sottosoglia resta fermo l’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di procedere alla verifica integrale dei requisiti dei subappaltatori, non essendo previsto dal legislatore alcun alleggerimento dei controlli in materia.