Con la comunicazione del 9 gennaio 2026, il MASE ha chiarito che gli operatori che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, rientrano tra le categorie escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, devono comunque presentare – tramite l’Area Operatori del portale RENTRI – una pratica di cancellazione e che, in assenza di tale adempimento, l’iscrizione è considerata effettuata su base volontaria.
Successivamente, in data 30 gennaio 2026, il Ministero ha precisato i termini temporali per la presentazione della domanda di cancellazione. Nello specifico, è stato chiarito che:
- per le domande presentate entro il primo trimestre 2026 (entro il 30 marzo) la cancellazione ha effetto immediato;
- alle domande presentate oltre il 30 marzo 2026 si applicano le disposizioni dell’art. 12, commi 6 e 7, del DM n. 59/2023, con efficacia della cancellazione a partire dall’anno solare successivo.
Il MASE ha infine chiarito che la cancellazione non dà diritto al rimborso dei contributi e dei diritti di segreteria eventualmente già versati.