Sentenza del Tribunale di Savona su congruità e responsabilità in solido, ex art. 29 Dlgs 276/2003

Il Tribunale di Savona – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 436/2025, si è pronunciato nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da un’impresa appaltatrice nei confronti della Cassa Edile di Savona e di altri soggetti coinvolti nel rapporto di appalto e subappalto.

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo con il quale la Cassa richiedeva il pagamento di somme dovute a titolo contributivo e retributivo, in relazione all’attività svolta nei cantieri, da lavoratori impiegati da imprese subappaltatrici. L’impresa affidataria apponente contestava, in particolare,  la propria responsabilità solidale, sostenendo l’assenza di rapporti diretti con le imprese esecutrici e la mancata prova dell’effettivo impiego dei lavoratori nei cantieri di riferimento.

L’aspetto particolarmente interessante della sentenza in commento – per la prima volta valorizzato in sede di giudizio – risiede nel fatto che il Giudice ha ritenuto fondato il credito azionato dalla Cassa Edile, considerandolo adeguatamente dimostrato sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria e, nello specifico, attraverso la “presentazione delle schede di cantiere CNCE(_Edilconnect) compilate dalla stessa impresa affidataria principale dalle quali risulta espressamente l’operatività delle subappaltatrici….presso i cantieri di ….”, non specificatamente contestata dall’opponente. La motivazione valorizza un percorso documentale incentrato sulla verifica di congruità, da cui il giudice trae una duplice conseguenza: da una parte la presenza operativa del subappalto nei cantieri risulta conoscibile e tracciata; dall’altra il fatto che l’impresa affidataria/appaltatrice principale dispone di strumenti per verificare, e se del caso contestare, le lavorazioni e le ore imputate ai subappalti. Alla luce, quindi, delle suddette risultanze documentali e della natura riconosciuta ai crediti vantati dalla Cassa, l’opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo regolarmente confermato, in virtù della responsabilità in solido sussistente in capo all’impresa affidataria secondo la normativa attuale.