Il 5 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2026, con cui viene approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) relativo all’anno 2026. Posticipata la scadenza per il 2026.
Per quest’anno, infatti, la scadenza per l’invio del MUD, solitamente fissata al 30 aprile, è stata posticipata al 3 luglio 2026, ossia 120 giorni successivi alla pubblicazione della nuova modulistica (come stabilito dall’art. 6 della legge 70/1994).
Il provvedimento sostituisce il precedente DPCM e andrà utilizzato per le dichiarazioni ambientali riferite all’anno 2025.
Si segnala che non sono tenuti a presentare il MUD i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, così come le aziende che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006); invece devono presentare il MUD i seguenti soggetti:
- i trasportatori professionisti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che si occupano di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi indicati all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 (da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento acque e abbattimento fumi) con più di dieci dipendenti;
- consorzi;
- gestori di servizi pubblici di raccolta.
Il nuovo modello introduce alcune modifiche rispetto alla versione precedente, dovute principalmente all’esigenza di adeguare la documentazione al sistema RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti e al Decreto EoW interni (DM 127/2024). In particolare:
Le Istruzioni per la compilazione del MUD (punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3) precisano che il calcolo richiesto agli operatori va conservato presso la sede locale, in linea con quanto previsto dal RENTRI;
Nella Scheda MATERIALI SECONDARI, il termine “aggregati riciclati” è stato sostituito da “aggregati recuperati” per adeguarsi al DM 127/2024;
La Scheda AUT è stata aggiornata per allineare le tipologie di autorizzazioni indicate nel MUD con quelle previste dal RENTRI;
Le definizioni sullo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata sono state riviste per conformare il nuovo MUD ai termini adottati dal RENTRI.
Resta invariata la procedura per la trasmissione del MUD tramite Comunicazione rifiuti semplificata (disponibile sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it) da inviare tramite PEC (comunicazionemud@pec.it), alle stesse condizioni: vale per i produttori iniziali di rifiuti che non superano le 7 tipologie di rifiuti e, per ciascun tipo: usano massimo 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti esclusivamente in Italia.
Rimane invariata la modalità di consegna, che deve avvenire esclusivamente online tramite il portale www.mudtelematico.it, indirizzato alle Camere di Commercio competenti per il territorio dove si trova l’unità locale interessata dalla dichiarazione.
Chi svolge esclusivamente attività di trasporto o intermediazione senza detenzione deve invece trasmettere il MUD alla Camera di Commercio della provincia dove ha sede legale l’impresa.
L’accesso al portale è consentito tramite sistemi di identificazione digitale intestati a una persona fisica o altro soggetto delegato (come associazioni di categoria, professionisti o studi di consulenza), previa delega scritta.
Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione della dichiarazione devono essere pagati per ogni MUD trasmesso. I nuovi modelli MUD sono disponibili sul sito del MASE al seguente link : https://www.mase.gov.it/portale/-/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-l-anno-2026?p_l_back_url=’%2Fportale%2Fricerca%3Fr%3Dmud.