Il Tar Campania Napoli su project financing e regime transitorio

Con sentenza n. 1863 dello scorso 19 marzo il Tar Campania Napoli si è espresso in tema di regime transitorio nell’ipotesi di Finanza di Progetto.

Nella fattispecie concreta oggetto della sentenza nel 2022 alcuni operatori economici avevano presentato alla stazione appaltante proposte per l’affidamento di servizi energetici e di gestione tecnologica. Le proposte erano state elaborate sulla base del d.lgs. n. 50/2016, allora vigente.

L’amministrazione aveva avviato l’istruttoria, richiedendo integrazioni e approfondendo i contenuti tecnici.

Nel frattempo, però, era entrato in vigore il d.lgs. n. 36/2023 e un ulteriore operatore aveva presentato una nuova proposta già costruita secondo le regole del nuovo Codice. L’amministrazione ha dichiarato di pubblico interesse tale ultima proposta poiché in linea con la normativa vigente. Il primo proponente ha, pertanto, presentato ricorso avverso tale provvedimento.

Il Tar ha respinto il ricorso. Testualmente, la motivazione della sentenza è la seguente:  “il Collegio ritiene che il principio richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui lo ius superveniens non potrebbe incidere sulle procedure di affidamento di contratti pubblici già avviate, non possa trovare applicazione al caso di specie.

Infatti, la giurisprudenza secondo cui, in tema di gare pubbliche, la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/08/2023, n. 7901), può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa pubblica amministrazione, e non anche quando – come nel caso di specie – sia stato il soggetto privato (la stessa ricorrente, tramite la proposta formulata in data 15.07.2022) ad avviare l’interlocuzione con la p.a.”. Per ulteriori informazioni e per il testo del provvedimento è possibile rivolgersi in Associazione.