Albo Gestori Ambientali: nuovi requisiti di idoneità per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Con la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, l’Albo Gestori Ambientali ha aggiornato i requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5, riguardanti i sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, in attuazione della Legge n. 26/2026 di conversione del cosiddetto DL “Milleproroghe”.

La Deliberazione stabilisce che, dal 30 giugno 2026, la disponibilità dei suddetti sistemi rappresenta requisito obbligatorio per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo. Le imprese dovranno attestare, entro il prossimo 30 giugno, la presenza dei sistemi di geolocalizzazione tramite apposita istanza telematica sottoscritta dal legale rappresentante. Dopo tale termine, la conformità dovrà essere comprovata con la presentazione delle domande di iscrizione o variazione del parco veicolare.

A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli non conformi alle disposizioni. Qualora tale cancellazione comporti la perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, sarà avviato il relativo procedimento disciplinare.

Contestualmente, l’Albo ha definito, mediante la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, le modalità operative relative all’applicazione della Deliberazione, precisando che:

  • È consentito inviare più istanze distinte se il parco veicolare è composto da diversi autoveicoli;
  • Gli autoveicoli oggetto di cancellazione per assenza dei sistemi di geolocalizzazione possono essere reiscritti previa apposita istanza telematica.

La Deliberazione è entrata in vigore il 2 aprile 2026, sostituendo e abrogando la precedente deliberazione n. 3/2024 e la circolare n. 2 del 22 maggio 2025; restano comunque valide le istanze già trasmesse secondo quanto previsto dalle norme abrogate.