Con la delibera n. 55/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti in merito alla composizione della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a seguito di un’istanza di parere presentata ai sensi dell’art. 220, comma 1, del medesimo decreto.
In particolare, è stato richiesto se fosse conforme alla normativa la nomina di un componente della commissione privo di competenza ed esperienza specifica nei servizi tecnici di ingegneria e architettura, oggetto dell’appalto, considerato che il soggetto nominato ricopriva il ruolo di responsabile del settore economico-finanziario di un’amministrazione comunale ed era in possesso di formazione economica. L’ANAC ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196, nonché precedenti conformi), secondo cui non è necessaria una rigida corrispondenza tra le competenze dei singoli commissari e tutte le specifiche attività oggetto dell’appalto, essendo sufficiente che la competenza sia riferita ad aree tematiche omogenee e che, nel complesso, la commissione presenti una prevalente presenza di membri esperti del settore. La competenza può inoltre essere desunta anche dall’esperienza professionale maturata, oltre che dai titoli di studio. Alla luce di tali principi, l’Autorità ha ritenuto che la composizione della commissione sia conforme al dettato dell’art. 93 del Codice dei contratti, in quanto idonea a garantire, nel suo complesso, un adeguato livello di competenza tecnica, pur in assenza di una piena specializzazione settoriale di tutti i componenti.