Legge annuale PMI e consorzi stabili

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 2026, è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, che entrerà in vigore il prossimo 7 aprile 2026. In tema di opere pubbliche, si evidenziano i contenuti dell’articolo 5 del provvedimento che, al comma 1, contiene disposizioni in materia di consorzi stabili.

Viene, infatti, introdotta una disposizione di coordinamento con l’obiettivo di chiarire il raccordo tra l’articolo 67 del Codice 36/2023, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (cd decreto “correttivo”), e l’Allegato II.12, che regola “il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori”.

In particolare, la nuova norma precisa che i consorzi stabili, oltre ai consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane, possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dal richiamato Allegato II.12.

La novella tiene comunque fermo quanto disposto sia dal comma 3 dell’art. 67 – che regola il possesso dei requisiti generali in capo alle consorziate – sia dal comma 1 del medesimo, che, a sua volta, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “correttivo” (n. 36/2023), disciplina anche le modalità di esecuzione dei lavori dei consorzi stabili (esclusivamente in proprio oppure designando talune imprese consorziate) ed i relativi riflessi sulla qualificazione dell’esecutore.

Segnatamente, per quanto di interesse, si ricorda che il predetto comma 1 dispone che:

  • “per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
  • per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento”.

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