Con la pubblicazione in GU della legge 20 aprile 2026, n. 50, che converte il Decreto Pnrr (DL 19/2026), entrano in vigore nuove misure per accelerare l’attuazione del Piano. Tra le novità principali, una semplificazione fiscale per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), con l’introduzione della fatturazione differita anche tramite la capogruppo.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 aprile 2026, n.50 di conversione con modifiche del decreto-legge n.19/2026 (c.d. Decreto PNRR), che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Presenti diverse novità di rilievo, tra cui, in ambito fiscale, una importante norma di semplificazione in materia di fatturazione delle operazioni IVA da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).
Si tratta del co. 3-bis dell’art.8 del D.L. 19/2026 che include, tra le operazioni che possono beneficiare della suddetta modalità di fatturazione, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell’impresa mandataria (viene modificato l’art. 21, co.4, lett. a, del DPR 633/72, relativo alla c.d. “fatturazione differita”).
Si ricorda che la modalità di fatturazione differita consente al soggetto passivo di emettere una sola fattura, cumulativa di tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Ora, tra le fattispecie già ammesse alla modalità di fatturazione differita, l’art. 8 citato include anche le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione da parte della mandataria in nome e per conto delle singole imprese facenti parte di un RTI, ai sensi del co.2, lett. n, dello stesso articolo 21.
In sostanza, la mandataria ha la possibilità di emettere una sola fattura, in nome e per conto delle altre imprese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, a condizione che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni eseguite da ciascuna impresa del raggruppamento.
Obiettivo è quello di semplificare la gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese che operano insieme su progetti comuni: evitando che la capogruppo sia obbligata a emettere diverse fatture, ognuna per ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento, e consentendo una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte, si semplificano gli adempimenti fiscali. In ogni caso, gli ordinari adempimenti IVA restano in capo alle singole imprese. Occorre ricordare, difatti, che pur in presenza di un RTI nell’ambito di un appalto pubblico, ciascuna impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite (cfr. l’art.68, co.8, del D.Lgs. 36/2023).