Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza

Con l’art. 10 della legge PMI, il legislatore ha stabilito che l’INAIL debba elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni.

Si tratta di una modifica sostanziale, che riguarda l’inserimento della lettera b-bis al comma 4 dell’art 37 d.lgs. 81/2008, per cui sistabilisce l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.

L’articolo 10 introduce l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento, sostituendo il comma 5 dell’art. 37.

Al comma 40 dell’art 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è stato previsto che: “il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”.

Lavoro agile

L’articolo 11 della legge 11 marzo 2026, n. 34 introduce importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro in caso di prestazioni svolte in modalità agile. Queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, integrandone le previsioni e rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali.

In particolare, all’art. 3 del d.lgs. 81/2008 è stato introdotto l’art. 7-bis che prevede espressamente: “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.

Conseguentemente, è stato modificato anche l’art. 55, comma 5, lett. c) sulle sanzioni in capo al datore di lavoro.

A tal proposito, si ricorda che l’ANCE ha diffuso un modello di informativa scritta da personalizzare con riferimento ai rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, modello che può essere richiesto presso l’ufficio RIAS ACEN.

Attrezzature di lavoro L’art. 12 della legge 11 marzo 2026, n. 34 si inserisce nel più ampio intervento di aggiornamento della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro. L’articolo è rubricato “verifiche di attrezzatture” e interviene sul d.lgs. n. 81/2008 modificando in particolare l’allegato VII che disciplina le attrezzature soggette a verifiche periodiche inserendo la verifica triennale per le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”.