Ambito temporale di applicazione dei nuovi indici Tol

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto, recante “Disposizioni Transitorie”, in ossequio alla disciplina contenuta nell’articolo 16, comma 1, dell’Allegato II.2-bis del Codice, il meccanismo legato ai nuovi TOL si applica alle procedure di affidamento di contratti di lavori “avviate” a decorrere dalla data di acquisizione di efficacia del provvedimento (27 aprile 2026).

L’“avvio” della procedura si considera realizzato, a seconda della tipologia, mediante:

  • pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione;
  • trasmissione di un invito;
  • adozione di una determina a contrarre.

Inoltre, ai sensi del comma 2 della norma, viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare convenzionalmente (ossia, previo accordo tra le parti) la nuova disciplina anche ad altre procedure e contratti, anche in deroga alle clausole revisionali ivi previste, laddove nel quadro economico dell’intervento vi sia la disponibilità di accantonamenti utilizzabili ai fini revisionali di cui all’art 60, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6, dell’Allegato I.7 del Codice.

In particolare, si tratta delle procedure relative a:

  • 1) contratti non ancora stipulati, derivanti da bandi/avvisi pubblicati prima dell’entrata in efficacia del decreto (27 aprile 2026) ovvero – nel caso di procedure senza pubblicazione di bando/avviso – in relazione ai quali, a tale data, risultino già trasmessi gli inviti a presentare offerta;
  • 2) contratti in corso di esecuzione, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate nel libretto delle misure, a far data dall’entrata in efficacia del decreto.

Ora, il richiamo ai contratti ancora da stipulare di cui al punto 1), è riferibile a quelli derivanti da procedure avviate prima del 27 aprile 2026, aggiudicati sotto la vigenza del Codice 36/2023 e, come tali, soggetti alla disciplina revisionale di cui all’articolo 60.

Rispetto ad essi, dunque, la norma, ove concordato tra le parti, consente di applicare i nuovi TOL, in luogo dei tre precedenti indici ISTAT, (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) inizialmente previsti.

Per quanto riguarda i contratti di cui al punto 2), possono esservi senz’altro ricompresi i contratti in corso di esecuzione, affidati sotto la vigenza del Codice 36/2023 –dopo il 1° luglio 2023 (data di efficacia del Codice) – come tali contenenti il richiamo all’art. 60; ciò, al posto dei tre precedenti indici ISTAT, inizialmente previsti.

Analoga applicazione sembra possibile anche per i contratti cd. “esodati”.

Si tratta, com’è noto, di quei contratti affidati antecedentemente all’entrata in efficacia del Codice 36/2023, contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter (DL 4/2022) e non rientranti in nessuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL 50/2022, avendo un termine finale di presentazione dell’offerta successivo al 30 giugno 2023.

Per tali contratti, infatti, l’articolo 9, comma 1, del DL “Infrastrutture” (DL 73/2025) ha sancito l’applicazione della disciplina revisionale di cui all’articolo 60 del nuovo Codice, in deroga all’articolo 29, comma 1, lettera b), del cennato DL “Sostegni-ter”, che non è mai entrato in vigore.

Pertanto, in virtù del richiamo al predetto art. 60, a tali contratti sembra possibile applicare, sempre in via convenzionale, la normativa sui nuovi TOL, nei termini sopradescritti. Sono disponibili in Associazione il Decreto direttoriale e la Nota informativa che descrive le principali caratteristiche degli indici e la tabella riepilogativa degli indici mensili dal gennaio 2022 al febbraio 2026.