La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha chiarito che per la formazione degli Architetti è necessario distinguere tra le diverse tipologie di attività, che i corsi di formazione e aggiornamento devono rispettare regole ben precise e, più in generale, che per poter riconoscere il valore formativo di seminari e convegni è obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 16 aprile 2026, che si allega, con il quale ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, una risposta in merito alla: “interpretazione autentica delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP) di cui nell’Accordo Stato-Regioni del 16/06/2016», in particolare viene chiesto di chiarire «(….) se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013». La Commissione chiarisce, condividendo quanto riportato dal Ministero del Lavoro nella FAQ n. 47, che è necessario distinguere tra le diverse tipologie di attività formative. I corsi di formazione e aggiornamento, infatti, devono rispettare regole ben precise: contenuti, durata e modalità sono definiti dalla normativa vigente e i docenti devono possedere i requisiti stabiliti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Nel caso di seminari e convegni, invece, si applica esclusivamente quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. In questi casi non è richiesto che tutti i relatori abbiano i requisiti formali previsti per i docenti dei corsi. Per poter riconoscere seminari e convegni come aggiornamento valido, è comunque obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento.