Superbonus, chiarimenti su imprese appaltatrici general contractor

E’ stata fatta finalmente chiarezza – grazie alle istanze sollevate da Ance – dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, disponibile presso gli uffici associativi, che interviene sul trattamento fiscale del margine applicato dalle imprese appaltatrici che assumono anche il ruolo di General Contractor affidando, in tutto o in parte, i lavori edili ad altre imprese.

Nel caso di interventi agevolabili, l’Agenzia attraverso la risoluzione conferma che il margine relativo ai lavori affidati in subappalto e riaddebitato al committente costituisce parte integrante del corrispettivo dell’appalto e, in quanto tale, rappresenta una spesa agevolabile, ammessa allo sconto in fattura. Tale componente non può essere automaticamente riqualificata come compenso per attività di coordinamento, esclusa dai benefici fiscali.

La Risoluzione, conferma appieno la tesi ANCE sull’illegittimità dei controlli che si stavano diffondendo nei confronti delle imprese che, oltre alla veste di appaltatori dei lavori, spesso affidati in subappalto, hanno assunto anche il ruolo di General Contractor nei confronti dei professionisti coinvolti negli interventi agevolati.

Viene così ribadito ufficialmente, e in via definitiva, che l’impresa rimane appaltatrice dei lavori

anche se li affida, in tutto o in parte, a terzi e che il margine sul subappalto applicato al committente è comunque da considerare un corrispettivo per l’esecuzione degli interventi e, come tale, agevolabile con il Superbonus e ammesso allo sconto in fattura.

Non sono, quindi, ammesse arbitrarie riqualificazioni di tali importi in compensi per l’attività di

coordinamento, o di gestione dello sconto in fattura, basate su mere presunzioni non fondate

su prove certe e oggettive.

L’Ance ha tenuto molto alla formalizzazione degli indirizzi amministrativi in un documento di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che rendesse pubbliche le indicazioni forniti agli uffici periferici, anche per garantire una maggior trasparenza dei rapporti tra imprese e Amministrazione finanziaria.

Con la pubblicazione della Risoluzione 17/E/2026, sono state dunque chiuse le forme illegittime di accertamento, che stavano generando importanti criticità sulla continuità produttiva delle imprese del sistema Ance, visti gli ingenti importi richiesti, e le pesanti sanzioni applicate, per i crediti d’imposta considerati inesistenti.

La formalizzazione delle direttive centrali dell’Agenzia delle Entrate rende ancor più vincolanti

gli indirizzi operativi da seguire in sede di accertamento, contribuendo più efficacemente a far cadere eventuali rilevi ancora in corso e a bloccare, per il futuro, controlli fiscali di questo tenore, allontanando il rischio di verifiche senza fondamento giuridico e con pesanti effetti economici e finanziari sulle imprese.